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Super ammortamento 140%

25 Novembre 2015

La Legge di stabilità 2016 prevede un’agevolazione fiscale interessante consistente in un maxi ammortamento del 140% del costo del bene. Il beneficio riguarda Irpef e Ires, non l’Irap.

 

Cosa prevede la norma

La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d’impresa e i soggetti esercenti arti e professioni i quali, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre  2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

In pratica se il costo d’acquisto di un bene strumentale nuovo è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140. Questo maggior ammortamento costituisce in definitiva un bonus fiscale per i contribuenti pari all’11% del costo del bene (il 27,5% di 40 per l'Ires, mentre per l'Irpef dipende dall'aliquota a cui è assoggettato il contribuente).

 

Il criterio della consegna

I superammortamenti al 140% agevoleranno anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano  a partire da questa data. Quindi ciò che conta è che la consegna del bene sia avvenuta a partire dal 15.10.2015.

 

Quali sono i beni oggetto dell'agevolazione e quelli esclusi

Sono agevolati i beni strumentali nuovi (quindi tutti i Ns. prodotti di rilevazione presenze controllo accessi) acquisiti anche tramite leasing. Il beneficio riguarda, oltre naturalmente gli autocarri, anche le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori, tenendo tuttavia conto delle limitazioni previste dall’art. 164 Tuir (quota fiscalmente deducibile del 20%, o 70% se affidata a dipendenti, limite di costo fiscalmente ammesso, ecc.).

Resta invece immutata la percentuale di deducibilità del 20% ovvero del 70% per le imprese e professionisti e dell’80% per agenti e rappresentanti. Nel caso di leasing l’agevolazione si applica sulla quota capitale inclusa nel canone. I beni non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento. In pratica si tassano i maggiori ammortamenti.

 

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