News e normative

Utilizzo del contante: D.L. n. 201 del 06.12.2011

06 Dicembre 2011

Con il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, entrato in vigore il giorno stesso, è stato nuovamente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, senza l’ausilio di Banche e Poste.

Di conseguenza:

• il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 1.000;

• gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 1.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

i libretti di deposito bancari o postali al portatore, dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 1.000 entro il 31 dicembre 2011.

Quanto al nuovo limite si precisa che:

• il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento;

• il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. L’ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, é ammessa solo se il frazionamento, in più importi “inferiori alla soglia”, sia previsto da prassi commerciale (ad esempio, vendite a rate).


PAGAMENTI EFFETTUATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Ulteriori interventi rivolti ad accrescere l'efficacia antievasiva si riscontrano anche nella Pubblica amministrazione.

Le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché i loro enti, devono effettuare “in via ordinaria” i pagamenti:

• su un c/c bancario o postale del creditore;

• con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dai beneficiari.

Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dai predetti soggetti a prestatori d’opera in via continuativa e ogni altro emolumento destinato a chiunque, devono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante se di importo superiore a € 500. Tali pagamenti devono essere eseguiti con strumenti elettronici bancari o postali, tra cui sono ricomprese anche le carte di pagamento prepagate.


RIDUZIONE DELLE COMMISSIONI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI PAGAMENTI

Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del Decreto in esame, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale devono definire le regole generali finalizzate ad “assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento”.


COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile / tributario, ecc.) per non incorrere in gravi sanzioni, dovranno comunicare al MEF, entro 30 giorni, le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione. Per violazioni di importo inferiore a € 250.000 la comunicazione va inoltrata alla competente Direzione Provinciale.

A questo proposito. il comma 1 del citato art. 51 modificato dal Decreto in esame anticipa un'ulteriore novità, introducendo quale aggiuntivo soggetto destinatario della comunicazione dell'infrazione anche l'Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

Di conseguenza, ora, la comunicazione relativa alle violazioni dell’uso del contante dovrà essere inviata:

• al MEF (o alla competente Direzione Provinciale);

• all’Agenzia delle Entrate.

 


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