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Corte di Giustizia UE: obbligo rilevazione presenze per i datori di lavoro

07 Ottobre 2019

Con la sentenza emessa, il 14.05.2019, nella causa C-55/18, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che gli Stati membri, al fine di assicurare l’effetto utile dei diritti previsti dalla Direttiva 2003/88, devono imporre ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema oggettivo, affidabile ed accessibile, che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun dipendente.

 

Il fatto affrontato:

Un’organizzazione sindacale presenta, dinanzi alla Corte Centrale Spagnola, un ricorso collettivo contro una banca, chiedendo la pronuncia di una sentenza che dichiarasse l’obbligo, a carico di quest’ultima, di istituire un sistema di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero svolto dai dipendenti, che consentisse di verificare il rispetto, da un lato, degli orari stabiliti e, dall’altro, dell’obbligo di trasmettere ai rappresentanti sindacali le informazioni relative al lavoro straordinario effettuato mensilmente.

 

La sentenza:

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che il diritto di ciascun prestatore ad una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale costituisce una norma fondamentale del diritto sociale dell’UE. Dal momento che il lavoratore dev’essere considerato la parte debole nel rapporto, è necessario che le disposizioni della Direttiva 2003/88 siano interpretate in modo tale da impedire al datore di imporre ai propri dipendenti una qualsiasi restrizione dei loro diritti.

Per la sentenza, ne consegue che gli Stati membri devono imporre ai datori l’obbligo di predisporre un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun prestatore.Tale sistema risulta, infatti, necessario anche per consentire ai rappresentanti dei lavoratori - aventi una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti - di esercitare i diritti loro spettanti. Concludendo, la CGUE afferma che gli Stati membri sono liberi di definire le modalità concrete di attuazione del predetto obbligo, in particolare in ordine alla forma che esso deve assumere, tenendo conto, se del caso, delle specificità proprie di ogni settore di attività interessato, ed altresì delle particolarità e delle dimensioni di talune imprese. 

 

La Ns. Proposta:

Un sistema di rilevazione presenze / controllo accessi (ad.esempio con OC580C2CPRO, OA1000PRO) e software di rilevazione presenze JuniorWEB©: il sistema è "web oriented" e può essere proposto al cliente in licenza (con installazione sul suo pc/server, quindi in "casa sua" senza canone), oppure in cloud sul Ns. server.  l prodotto è sviluppato in ambiente web e nel rispetto della normativa G.D.P.R. (Regolamento Ue 2016/679).


Maggiori informazioni su » https://www.ostisistemi.it/prodotti-dett.asp?c=1&sc=6&p=57
Allegato » CORTE GIUSTIZIA UE C-55-18.PDF


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